ESTENSIONE REVERSE CHARGE - LEGGE DI STABILITA'

ESTENSIONE REVERSE CHARGE - LEGGE DI STABILITA'

EDILIZIA E SETTORE ENERGETICO I. co 629,lett a) e d) 631 e 632 della legge di stabilità 2015 estendono l'utilizzo obbligatorio del meccanismo del REVERSE CHARGE mediante alcune modifiche all'art. 17, D.P.R. 633/1972 (viene introdotta la lett. a-ter) nel co. 6). Il meccanismo in parola è esteso a: Prestazioni di Servizi relative ad edifici di: 1) PULIZIA 2)DEMOLIZIONE; 3)INSTALLAZIONE DI IMPIANTI; 4) COMPLETAMENTO. Il LEGLISLATORE non menziona nè il rapporto contrattuale, nè il tipo di attività svolta dal committente. Le prestazioni sono soggette a Reverse Charge alla condizione che il committente sia un SOGGETTO PASSIVO (titolare di p.iva) indipendentemente dall'attività da questi esercitata ed indipendentemente dal rapporto negoziale con il prestatore (appalto e subbappalto). In pratica la Legge di Stabilità "Sottrae" alcune casistiche di inversione contabile alla necessaria presenza del subappalto ed al settore di appartenza rendendo il REVERSE CHARGE applicabile a tutti i tipi di contratto(Subappalto ma anche appalto diretto e contratti d'opera).
 
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